COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
- SCOPO
ART. 1
E’
costituita l’Associazione socio-culturale “ASCOLI SATRIANO” di seguito
definita l’Associazione.
“L’Associazione” è disciplinata dal presente Statuto e dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
promozione e di sviluppo dell’associazionismo.
ART. 2
L’Associazione ha sede in via M. Polo, 7 -20094 Corsico (MI)
Con
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione la sede può
essere trasferita nel territorio dello stesso o di altro Comune e
possono essere istituite, trasferite o soppresse altre sedi nel
territorio della Repubblica Italiana.
ART. 3
La
durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere
sciolta per le seguenti cause:
-
Impossibilità di raggiungere
gli scopi sociali;
-
Deliberazione dell’Assemblea
Straordinaria degli Associati.
-
Sopravvenuta mancanza di tutti
gli Associati.
-
Altri motivi previsti dal
Codice Civile o dalle leggi dello Stato vigenti in materia.
ART. 4
L’Associazione si propone di tutelare, valorizzare, promuovere e far
conoscere la cultura e le tradizioni di Ascoli Satriano, di rinsaldare i
vincoli sociali e di solidarietà tra gli ascolani residenti al di fuori
del comune di nascita, di mantenere vivo e saldo il vincolo tra questi e
la città di Ascoli Satriano e di perseguire, in linea generale
l’elevazione culturale e sociale dei propri associati nonché la
formazione di una salda coscienza civile.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi
l’associazione potrà:
- promuovere
o curare direttamente attività culturali, sportive, turistiche,
teatrali, musicali;
-
organizzare convegni,
conferenze e mostre;
- istituire
riconoscimenti e premi per cittadini ascolani che si distinguono nel
campo della cultura, della politica, dello sport, dello spettacolo,
dell’imprenditoria, delle arti e delle professioni;
- promuovere
e favorire la cooperazione con altre associazioni, circoli, enti o
federazioni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- svolgere
ogni altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo
sociale, e a tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna
sede.
ASSOCIATI
ART. 5
L’Associazione è
composta da:
-
Soci Fondatori;
-
Soci ordinari;
-
Soci benemeriti e onorari
-
Soci simpatizzanti e
sostenitori
I soci fondatori sono coloro che hanno
costituito l’Associazione.
I soci ordinari sono coloro di indubbia
origine ascolana nonché i loro parenti in linea retta fino al primo
grado.
I soci benemeriti sono quelli che
contribuiscono in maniera significativa all’attività dell’Associazione.
I soci onorari sono nominati dal Consiglio
Direttivo per speciali motivazioni di ordine morale, culturale,
politico, professionale, che apportano prestigio all’associazione e ne
favoriscono lo sviluppo. Possono anche non avere origini ascolane.
I soci simpatizzanti e sostenitori sono
quelli che non avendo origini ascolane contribuiscono con sostegni
finanziari, elargizioni e contributi allo sviluppo dell’Associazione.
Le quote minime di adesione per ogni
categoria di soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
DIRITTI E DOVERI
ART. 6
Tutti i soci hanno il dovere di diffondere
il buon nome dell’Associazione, hanno il diritto di frequentare i locali
sociali e godono delle agevolazioni che l’Associazione può offrire.
Tutti i soci maggiorenni hanno uguale
diritto di voto, in particolare per l’approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti e possono eleggere ed essere eletti negli
organi direttivi dell’Associazione.
Sono escluse le adesioni temporanee.
Tutti i soci hanno diritto di consultare i
libri sociali, di ricevere o di consultare il rendiconto presso la sede
sociale per un congruo periodo di tempo precedente l’Assemblea chiamata
ad approvarlo.
AMMISSIONE
ART. 7
Per
ottenere l’ammissione a socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al
Consiglio Direttivo, sottoscrivendo la scheda di adesione, che dovrà
essere controfirmata da almeno un socio.
La sottoscrizione della scheda di adesione
comporta la presa visione e la totale accettazione del presente Statuto.
REVOCA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO
ART. 8
La qualifica di socio si perde:
- per
dimissioni;
- per
morosità (qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota
annuale scaduta alla data dell’Assemblea Ordinaria);
- per
radiazione disposta dal Consiglio Direttivo per gravi inosservanze delle
norme del presente Statuto o per condanne passate in giudicato per reati
contro la persona o contro il patrimonio;
Il socio escluso per morosità o per
radiazione ha diritto di ricevere comunicazione scritta, contenente le
motivazioni, a mezzo di lettera raccomandata, entro un mese dalla
delibera del Consiglio Direttivo ed ha diritto di ricorrere con istanza
scritta al Collegio dei Probiviri entro un mese dal ricevimento della
comunicazione.
CAPITALE SOCIALE E
GESTIONE ECONOMICA
ART. 9
Il capitale sociale è variabile ed è
costituito da un numero illimitato di quote associative.
Le entrate dell’Associazione sono costituite
da:
-
quote sociali;
-
attività economiche
occasionali relative alle finalità dell’Associazione;
-
proventi derivanti da
manifestazioni o da partecipazioni ad esse;
-
sovvenzioni o sponsorizzazioni
erogate a favore dell’Associazione.
Il patrimonio sociale potrà essere
costituito da:
-
fondi di riserva costituiti
con eccedenza di bilancio;
-
elargizioni, lasciti e
donazioni;
-
materiale ed attrezzature
sociali e beni mobili in genere;
-
tutti gli altri beni immobili
di proprietà dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il patrimonio dell’Ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 numero 662.
ART. 10
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale di ciascun
anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile
successivo.
ART. 11
Il
residuo attivo risultante dal rendiconto economico, cioè quanto rimane
dopo la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, sarà ripartito come
segue:
-
non meno del 20% (venti per
cento) alla riserva legale;
-
la differenza per il
perseguimento dei fini sociali;
ORGANI SOCIALI E ASSEMBLEE
ART. 12
Gli organi dell’Associazione sono costituiti
da:
a)
Assemblea dei soci;
b)
Consiglio Direttivo;
c)
Comitato Esecutivo;
d)
Collegio dei Revisori;
e)
Collegio dei Probiviri.
Le Assemblee dei soci sono ordinarie e
straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera:
-
sulla relazione morale del
Consiglio Direttivo;
-
sul rendiconto economico
annuale;
-
sul conto revisionale annuale;
-
sulla nomina delle cariche
sociali;
-
su tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza al
presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una
volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
in ogni caso deve approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea inoltre si riunisce quando il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta
richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal
Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno due terzi dei soci. In
questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni
dalla data della richiesta.
L’Assemblea, a norma di legge, è considerata
straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare:
-
le modifiche al presente
Statuto;
-
lo scioglimento
dell’Associazione.
ART. 13
La convocazione dell’Assemblea viene fatta
durante raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima
dell’adunanza o con qualsiasi altro mezzo in grado di raggiungere tutti
i soci accusandone ricevuta. L’avviso deve contenere almeno gli oggetti
da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza e quella della data e
dell’ora della prima e della seconda convocazione.
La seconda convocazione deve essere fissata
almeno un’ora dopo quella fissata per la prima.
In mancanza
dell’adempimento di tali formalità l’Assemblea si reputa valida quando
siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto,
tutti gli amministratori e tutti i Revisori dei Conti effettivi
dell’Associazione.
ART. 14
Potranno prendere parte all’Assemblea
ordinaria e a quella straordinaria tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Ogni socio può farsi rappresentare
all’Assemblea da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega
scritta.
Ogni socio delegato non può rappresentare
più di tre altri soci.
ART. 15
Le assemblee sono presiedute dal presidente
dell’Associazione.
Segretario dell’Assemblea sarà il Segretario
dell’Associazione in carica od altro socio da designarsi.
Quando si debba procedere a votazione il
Presidente nomina due scrutatori scelti tra i soci presenti e non
facenti parte del Consiglio Direttivo che costituiranno il seggio di
votazione insieme al Presidente e al Segretario.
Per ogni Assemblea verrà redatto il verbale,
che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 16
L’Assemblea in prima convocazione delibera
con voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione
delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque
sia il loro numero.
Le delibere prese dall’Assemblea sono
vincolanti anche per gli assenti o dissenzienti.
Per la votazione si procederà normalmente
col sistema dell’alzata e seduta o per divisione.
Per l’elezione delle cariche sociali si
procederà normalmente a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non
deliberi di procedere con altra forma di votazione.
CONSIGLIO
DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO
ART. 17
Il Consiglio Direttivo è costituito da un
minimo di tre a un massimo di quindici soci eletti dall’Assemblea in
regola con il versamento della quota sociale.
Rimane in carica cinque anni ed è
rieleggibile.
La cessazione o la sostituzione degli
amministratori è regolata dagli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.
In caso di dimissioni, revoca o decesso di
un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione
mediante cooptazione da ratificare nella prima Assemblea successiva alla
sua nomina.
ART. 18
Le cariche di Presidente, di Vice
Presidente, di Segretario e di Tesoriere, vengono assegnate dal
Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Nella stessa riunione viene deliberata
l’eventuale costituzione di un Comitato Esecutivo e dei suoi membri.
ART. 19
Le riunioni possono venire indette dal
Presidente in qualsiasi momento e possono essere richieste da almeno un
terzo dei Consiglieri.
La convocazione avrà luogo mediante invito
trasmesso al domicilio dei consiglieri e del Collegio dei Revisori, non
meno di tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza per mezzo di
lettera, telegramma, o fax, salvo i casi di urgenza in cui basterà il
preavviso di un giorno anche a mezzo telefonico. Il Consiglio Direttivo
si reputa validamente costituito, anche in difetto di formale
convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i Revisori
dei Conti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga
la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono normalmente palesi,
possono essere segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo
consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano
interessati Revisori dei Conti, amministratori oppure parenti e affini
di primo grado di questi ultimi.
ART. 20
Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto fra l’altro, a titolo di
esemplificazione:
- costituire
le commissioni interne di lavoro;
- esaminare
le domande di ammissione;
- accettare
eventuali dimissioni;
- adottare
provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- compilare
il rendiconto economico e il conto previsionale annuale da sottoporre
all’Assemblea dei soci;
- stabilire
le attribuzioni e i compiti di ogni componente del Consiglio Direttivo;
- convocare
le assemblee ordinarie e straordinarie;
- emanare
i regolamenti per il buon funzionamento della sede sociale;
- provvedere
alla gestione dei servizi interni;
- decidere
di tutte le questioni che interessano il sodalizio ed i soci che non
siano di competenza dell’Assemblea o del Collegio dei Probiviri.
Nessun componente del Consiglio Direttivo o
socio può prendere impegni o trattare per conto dell’Associazione senza
preciso e specifico mandato del Consiglio Direttivo.
Ogni componente del Consiglio Direttivo che
per tre volte consecutive sia assente dalle riunioni senza giustificato
motivo si intende decaduto dalla carica.
Il consigliere dimissionario o decaduto
verrà sostituito da chi, nell’ultima Assemblea ha ottenuto il maggior
numero di voti fra i non eletti.
ART. 21
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è
il legale rappresentante. In caso di sua assenza le mansioni vengono
svolte dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte
dei suoi poteri a qualunque membro del Consiglio stesso.
ART. 22
Il Segretario cura il disbrigo della
corrispondenza e l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e/o
del Comitato esecutivo; redige i verbali delle riunioni e sovrintende
alla tenuta dei libri dell’Associazione.
Il Tesoriere è responsabile
dell’amministrazione, della riscossione dei contributi associativi e
della tenuta della contabilità; provvede alla tenuta dei conti correnti
dell’Associazione e al pagamento delle spese correnti su mandato del
Presidente o del Vice Presidente.
Le cariche di Segretario e di Tesoriere
possono essere cumulate nella stessa persona.
ART. 23
Il
Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato
Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri. Il Presidente ed il Vice
Presidente del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto di tale
comitato.
Il Comitato Esecutivo opera con le stesse
regole previste per il Consiglio Direttivo.
Alle adunanze del Comitato Esecutivo può
assistere il Collegio dei Revisori dei Conti e le riunioni e le relative
deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle adunanze e deliberazioni
del Comitato Esecutivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
ART. 24
Il Collegio dei Revisori dei Conti si
compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea
anche tra i non soci.
Il Presidente del Collegio è nominato dai
membri effettivi.
I Revisori dei Conti durano in carica cinque
anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori dei conti controlla
la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell’Associazione,
vigila sull’osservanza delle leggi civilistiche e fiscali e sul rispetto
del presente Statuto ed assolve a tutti gli altri doveri prescritti
negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
Rilevando irregolarità amministrative deve
comunicarle al Presidente e qualora queste persistessero deve richiedere
la convocazione dell’Assemblea straordinaria per prendere i necessari
provvedimenti.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 25
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui uno nominato
dall’Assemblea, uno dal Consiglio Direttivo ed il terzo d’intesa tra i
primi due.
Esso
dura in carica cinque anni, è rieleggibile ed elegge un suo Presidente
che provvede alla convocazione del Collegio quando occorra e quando
gliene venga fatta richiesta.
Le
decisioni del Collegio sono valide solo se prese alla presenza di tutti
i membri, sentite le parti in contesa; devono essere motivate e
risultare da apposito verbale.
ART. 26
Il
Collegio dei Probiviri delibera quale arbitro rituale secondo le norme
del Codice Civile sull’arbitrato, si pronuncia secondo equità ed a
maggioranza, previo tentativo di conciliazione, su ogni controversia che
possa insorgere fra gli iscritti, relativamente all’attività sociale.
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 27
Per tutto quanto non
previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.
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